CAPITOLO VIII

MESSE E ORAZIONI PER DIVERSE CIRCOSTANZE
E MESSE PER I DEFUNTI

 

 

I.            MESSE E ORAZIONI PER DIVERSE CIRCOSTANZE

326. Poiché la liturgia dei sacramenti e dei sacramentali offre ai fedeli ben disposti la possibilità di santificare quasi tutti gli avvenimenti della vita per mezzo della grazia che fluisce dal mistero pasquale, e poiché l’Eucaristia è il sacramento per eccellenza, il messale presenta formulari di Messe e di orazioni che si possono usare nelle diverse circostanze della vita cristiana, per le necessità di tutto il mondo o della Chiesa universale e locale.

327. Essendovi una maggiore facoltà di scegliere le letture e le orazioni, è bene che delle Messe «per diverse circostanze» si faccia un uso moderato, cioè quando lo esige l’opportunità pastorale.

328. In tutte le Messe « per diverse circostanze », salvo espresse indicazioni in contrario, si possono usare le letture feriali con i loro canti responsoriali, se si accordano con la celebrazione.

329. Le Messe «per diverse circostanze» sono di tre tipi:
a)         Messe rituali, collegate con la celebrazione di alcuni Sacramenti o Sacramentali.
b)         Messe per varie necessità, che vengono dette in alcune occasioni, sia saltuariamente, sia in tempi determinati.
c)         Messe votive o di devozione, che vengono scelte liberamente secondo la devozione dei fedeli per commemorare i misteri del Signore, o per onorare la beata Vergine Maria o qualche santo o tutti i santi.

330. Le Messe rituali sono proibite nelle domeniche di Avvento, Quaresima e Pasqua, nelle solennità, nei giorni fra l’ottava di Pasqua, nella Commemorazione di tutti i fedeli defunti, nel mercoledì delle Ceneri e nelle ferie della Settimana Santa; si devono inoltre osservare le norme indicate nei libri rituali o nei formulari delle Messe stesse.

331. Tre le Messe per varie necessità la competente autorità può scegliere Messe per eventuali suppliche pubbliche, stabilite dalla Conferenza Episcopale nel corso dell’anno.

332. Nel caso di una necessità particolarmente grave o di una utilità pastorale si può celebrare una Messa adatta, per ordine o con il consenso dell’Ordinario del luogo, in qualsiasi giorno, eccetto le solennità e le domeniche di Avvento, Quaresima e Pasqua, i giorni fra l’ottava di Pasqua, la Commemorazione di tutti i fedeli defunti, il mercoledì delle Ceneri e le ferie della Settimana Santa.

333. Nei giorni in cui occorre una memoria obbligatoria o una feria di Avvento fino al 16 dicembre, del Tempo natalizio a cominciare dal 2 gennaio, e del Tempo pasquale dopo l’ottava di Pasqua, sono per sé proibite le Messe per varie necessità e quelle votive. Se però lo richiede un’autentica necessità o una utilità pastorale, nella Messa con partecipazione di popolo si può usare il formulano corrispondente a questa necessità o utilità, a giudizio del rettore della chiesa o dello stesso sacerdote celebrante.

334. Nelle ferie del Tempo Ordinario nelle quali occorrono memorie facoltative o si fa l’ufficio della feria, si può celebrare qualunque Messa o utilizzare qualunque orazione «per diverse circostanze», fatta eccezione per le Messe rituali.

II.            MESSE DEI DEFUNTI

335. La Chiesa offre il sacrificio eucaristico della Pasqua di Cristo per i defunti, in modo che, per la comunione esistente fra tutte le membra di Cristo, gli uni ricevano un aiuto spiri­tuale, e gli altri il conforto della speranza.

336. Tra le Messe per i defunti, ha il primo posto la Messa esequiale, che si può celebrare tutti i giorni, eccetto le solennità di precetto, il Giovedì Santo, il Triduo pasquale e le domeniche di Avvento, Quaresima e Pasqua.

337. La Messa dei defunti alla notizia della morte di una persona, o nel giorno della sepoltura definitiva, o nel primo anniversario, si può celebrare anche fra l’ottava di Natale, nei giorni nei quali occorre una memoria obbligatoria o una feria, che non sia il mercoledì delle Ceneri o una feria della Settimana Santa. Le altre Messe per i defunti, o Messe «quotidiane», si possono celebrare nelle ferie del Tempo Ordinario, nelle quali occorrono memorie facoltative o si fa l’ufficio della feria, purché siano veramente applicate per i defunti.

338. Nella Messa esequiale si tenga normalmente una breve omelia, escludendo però la forma dell’elogio funebre. Si raccomanda l’omelia anche nelle altre Messe per i defunti con partecipazione di popolo.

339. Si invitino i fedeli, specialmente i familiari del defunto, a partecipare con la santa comunione al sacrificio eucaristico offerto per il defunto stesso.

340. Se la Messa esequiale è inserita nel rito delle esequie, detta l’orazione dopo la comunione, si tralasciano i riti di conclusione e si compie l’ultima raccomandazione o commiato. Questo rito si fa soltanto quando il cadavere è presente.

341. Nell’ordinare e scegliere le parti variabili della Messa per i defunti (come le orazioni, le letture, la preghiera dei fedeli), specialmente nella Messa esequiale, si tengano presenti, come è giusto, gli aspetti pastorali che interessano il defunto, la sua famiglia e i presenti.
Inoltre i pastori d’anime abbiano un riguardo speciale per coloro che in occasione del funerale sono presenti alla celebrazione liturgica o ascoltano la lettura del Vangelo, siano essi acattolici o cattolici che non partecipano mai o quasi mai all’Eucaristia, o che sembrano aver perduto la fede; i sacerdoti sono per tutti i ministri del Vangelo di Cristo.