I.
MESSE E ORAZIONI PER DIVERSE CIRCOSTANZE
368.
Poiché
la Liturgia dei Sacramenti e dei Sacramentali offre ai fedeli ben
disposti la possibilità di santificare quasi tutti gli avvenimenti
della vita per mezzo della grazia che fluisce dal mistero pasqualel44,
e poiché l'Eucaristia è il sacramento per eccellenza, il Messale
presenta formulari di Messe e orazioni che si possono usare nelle
diverse circostanze della vita cristiana, per le necessità di tutto
il mondo o della Chiesa universale e locale.
369.
Essendovi
una maggiore facoltà di scegliere le letture e le orazioni, è bene
che delle Messe per diverse circostanze si faccia un uso moderato, cioè
quando lo esige l'opportunità pastorale.
370.
In
tutte le Messe per diverse circostanze, salvo espresse indicazioni in
contrario, si possono usare le letture feriali con i loro canti
responsoriali, se si accordano con la celebrazione.
371.
Fra
queste Messe vengono annoverate le Messe rituali, le Messe per le
varie necessità, quelle per diverse circostanze e le votive.
372.
Le
Messe rituali sono collegate con la celebrazione di alcuni Sacramenti
o Sacramentali. Sono proibite nelle domeniche di Avvento, Quaresima e
Pasqua, nelle solennità, nei giorni fra l'ottava di Pasqua, nella
Commemorazione di tutti i fedeli defunti, nel Mercoledì delle Ceneri
e nelle ferie della Settimana santa; si devono inoltre osservare le
norme indicate nei libri rituali o nei formulari delle Messe stesse.
373.
Le
Messe per varie necessità o per diverse circostanze si utilizzano in
alcuni particolari momenti, in tempi stabiliti o anche di tanto in
tanto. Tra queste, la competente autorità può scegliere Messe per
eventuali suppliche pubbliche, stabilite dalla Conferenza Episcopale
nel corso dell' anno.
374.
Nel
caso di una necessità particolarmente grave o di una utilità
pastorale, si può celebrare una Messa adatta, per ordine o con il
consenso del Vescovo diocesano, in qualsiasi giorno, eccetto le
solennità e le domeniche di Avvento, Quaresima e Pasqua, i giorni fra
l'ottava di Pasqua, la Commemorazione di tutti i fedeli defunti, il
Mercoledì delle Ceneri e le ferie della Settimana santa.
375.
Le
Messe votive dei misteri del Signore o in onore della beata Vergine
Maria o degli Angeli o di qualche Santo o di tutti i Santi, si possono
celebrare per la pietà dei fedeli nelle ferie del tempo ordinario,
anche se ricorre una memoria facoltativa. Tuttavia non si possono
celebrare come votive le Messe che si riferiscono ai misteri della
vita del Signore o della beata Vergine Maria, eccetto la Messa della
sua Immacolata Concezione, perché la loro celebrazione è in armonia
con il corso dell' anno liturgico.
376.
Nei
giorni in cui ricorre una memoria obbligatoria o una feria di Avvento
fino al 16 dicembre, del tempo natalizio a cominciare dal 2 gennaio, e
del tempo pasquale dopo l'ottava di Pasqua, sono per sé proibite le
Messe per varie necessità e quelle votive. Se però lo richiede
un'autentica necessità o un'utilità pastorale, nella Messa con
partecipazione di popolo si può usare il formulario corrispondente a
questa necessità o utilità, a giudizio del rettore della chiesa o
dello stesso sacerdote celebrante.
377.
Nelle
ferie del tempo ordinario nelle quali ricorrono memorie facoltative o
si fa l'ufficio della feria, si può celebrare qualunque Messa o
utilizzare qualunque orazione per diverse circostanze, fatta eccezione
per le Messe rituali.
378.
Si
raccomanda particolarmente la memoria di santa Maria in sabato, perché
nella Liturgia della Chiesa viene venerata in modo speciale e prima di
tutti i Santi la Madre del Redentorel45.
II. MESSE PER I DEFUNTI
379.
La
Chiesa offre il sacrificio eucaristico della Pasqua di Cristo per i
defunti, in modo che, per la comunione esistente fra tutte le membra
di Cristo, gli uni ricevano un aiuto spirituale e gli altri il
conforto della speranza.
380.
Tra
le Messe per i defunti ha il primo posto la Messa esequiale, che si può
celebrare tutti i giorni, eccetto le solennità di precetto, il Giovedì
della Settimana santa, il Triduo pasquale e le domeniche di Avvento,
Quaresima e Pasqua, osservando inoltre tutto quello che prescrive il
dirittol46.
381.
La
Messa dei defunti alla notizia della morte di una persona, o nel
giorno della sepoltura definitiva, o nel primo anniversario, si può
celebrare anche fra l'ottava di Natale, nei giorni nei quali occorre
una memoria obbligatoria o una feria, che non sia il Mercoledì delle
Ceneri o una feria della Settimana santa.
Le altre Messe per i defunti, o Messe «quotidiane», si possono
celebrare nelle ferie del tempo ordinario, nelle quali occorrono
memorie facoltative o si fa l'Ufficio della feria, purché siano
veramente applicate per i defunti.
382.
Nella
Messa esequiale si tenga normalmente una breve omelia, escludendo però
la forma dell'elogio funebre.
383.
Si
invitino i fedeli, specialmente i familiari del defunto, a partecipare
anche con la santa Comunione al sacrificio eucaristico offerto per il
defunto stesso.
384.
Se
la Messa e il rito delle esequie vengono celebrati insieme, recitata
l' orazione dopo la Comunione, si tralasciano i riti di conclusione e
si compie l'ultima raccomandazione o commiato. Questo rito si fa
soltanto quando il cadavere è presente.
385.
Nell'ordinare
e scegliere le parti variabili della Messa per i defunti (come le
orazioni, le letture, la preghiera universale), specialmente nella
Messa esequiale, si tengano presenti, come è giusto, gli aspetti
pastorali che interessano il defunto, la sua famiglia e i presenti.
Inoltre i pastori d'anime abbiano un riguardo speciale per coloro che
in occasione del funerale assistono alla celebrazione liturgica o
ascoltano la proclamazione del Vangelo, siano essi acattolici o
cattolici che non partecipano mai o quasi mai all'Eucaristia, o che
sembrano aver perduto la fede; i sacerdoti sono per tutti i ministri
del Vangelo di Cristo.
144
Cf.
CONC. ECUM. VATICANO II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum
Concilium, n. 61.
145
Cf. CONC. VATICANO II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen
Gentium, n. 54; PAOLO VI, Esort. Ap. Marialis cultus, 2
febbraio 1974, n. 9: AAS 66 (1974) 122-123.
146
Cf. soprattutto CIC, cann. 1176-1185; RITuALE ROMANO, Rito delle
esequie, 1974.
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