91.
La
celebrazione eucaristica è azione di Cristo e della Chiesa, cioè del
popolo santo riunito e ordinato sotto la guida del Vescovo. Perciò
essa appartiene all'intero Corpo della Chiesa, lo manifesta e lo
implica; i suoi singoli membri poi vi sono interessati in diverso
modo, secondo la diversità degli stati, dei compiti dell'attiva
partecipazione75. In questo modo il popolo cristiano, «stirpe
eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è
acquistato», manifesta il proprio coerente e gerarchico ordine76.
Tutti perciò, sia ministri ordinati sia fedeli laici, esercitando il
loro ministero o ufficio, compiano solo e tutto ciò che è di loro
competenza77.
I. UFFICI DELL'ORDINE SACRO
92.
Ogni
legittima celebrazione dell'Eucaristia è diretta dal Vescovo, o
personalmente, o per mezzo dei presbiteri suoi collaboratori78.
Quando il Vescovo è presente a una Messa con partecipazione di
popolo, è molto opportuno che celebri egli stesso l'Eucaristia e che
associ a sé nell' azione sacra i presbiteri, come concelebranti.
Questo si fa non tanto per accrescere la solennità esteriore del
rito, ma per esprimere con maggior chiarezza il mistero della Chiesa,
«sacramento di unità» 79.
Se il Vescovo non celebra l'Eucaristia, ma ne affida il compito ad
altri, allora è bene che lui stesso, indossati la croce pettorale, la
stola e il piviale sopra il camice, presieda la Liturgia della Parola
e impartisca la benedizione alla fine della Messa80.
93.
Anche
il presbitero, che nella Chiesa ha il potere di offrire il sacrificio
nella persona di Cristo in virtù della sacra potestà dell'Ordine81,
presiede il popolo fedele radunato in quel luogo e in quel momento, ne
dirige la preghiera, annuncia ad esso il messaggio della salvezza, lo
associa a sé nell' offerta del sacrificio a Dio Padre per Cristo
nello Spirito Santo, distribuisce ai fratelli il pane della vita
eterna e lo condivide con loro. Pertanto, quando celebra l'Eucaristia,
deve servire Dio e il popolo con dignità e umiltà, e, nel modo di
comportarsi e di pronunziare le parole divine, deve far percepire ai
fedeli la presenza viva di Cristo.
94.
Il
diacono, in forza della sacra ordinazione ricevuta, occupa il primo
posto dopo il presbitero tra coloro che esercitano un ministero nella
celebrazione eucaristica. Infatti il sacro Ordine del diaconato già
nella primitiva età apostolica fu tenuto in grande onore nella Chiesa82.
Nella Messa il diacono ha come ufficio proprio: annunciare il Vangelo
e talvolta predicare la parola di Dio, proporre ai fedeli le
intenzioni della preghiera universale, servire il sacerdote, preparare
l'altare e prestare servizio alla celebrazione del sacrificio,
distribuire ai fedeli l'Eucaristia, specialmente sotto la specie del
vino, ed eventualmente indicare al popolo i gesti e gli atteggiamenti
da assumere.
II. I COMPITI DEL POPOLO DI DIO
95.
I
fedeli nella celebrazione della Messa formano la gente santa, il
popolo che Dio si è acquistato e il sacerdozio regale, per rendere
grazie a Dio, per offrire la vittima immacolata non soltanto per le
mani del sacerdote ma anche insieme con lui, e per imparare a offrire
se stessi83. Procurino quindi di manifestare tutto ciò con
un profondo senso religioso e con la carità verso i fratelli che
partecipano alla stessa celebrazione.
Evitino perciò ogni forma di individualismo e di divisione, tenendo
presente che hanno un unico Padre nei cieli, e perciò tutti sono tra
loro fratelli.
96.
Formino
invece un solo corpo, sia nell'ascoltare la parola di Dio, sia nel
prendere parte alle preghiere e al canto, sia specialmente nella
comune offerta del sacrificio e nella comune partecipazione alla mensa
del Signore. Questa unità appare molto bene dai gesti e dagli
atteggiamenti del corpo, che i fedeli compiono tutti insieme.
97.
I
fedeli non rifiutino di servire con gioia il popolo di Dio, ogni volta
che sono pregati di prestare qualche ministero o compito particolare
nella celebrazione.
III. MINISTERI PARTICOLARI
Il
ministero dell' accolito e del lettore istituiti
98.
L'accolito
è istituito per il servizio all'altare e per aiutare il sacerdote e
il diacono. A lui spetta in modo particolare preparare l'altare e i
vasi sacri, e, se necessario, distribuire l'Eucaristia ai fedeli di
cui è ministro straordinario84.
Nel ministero dell' altare, l'accolito ha compiti propri che egli
stesso deve esercitare (Cf. nn. 187-193).
99.
Il
lettore è istituito per proclamare le letture della sacra Scrittura,
eccetto il Vangelo; può anche proporre le intenzioni della preghiera
universale e, in mancanza del salmista, proclamare il salmo
interlezionale.
Nella celebrazione eucaristica il lettore ha un suo ufficio proprio (Cf.
nn. 194-198), che egli stesso deve esercitare.
Gli
altri compiti
100. Se
manca l'accolito istituito, si possono designare, per il servizio
dell' altare in aiuto al sacerdote e al diacono, altri ministri laici
che portano la croce, i ceri, il turibolo, il pane, il vino, l'acqua.
Essi possono essere anche incaricati per distribuire la Comunione come
ministri straordinari85.
101.
Se manca il lettore istituito, altri laici, che siano però
adatti a svolgere questo compito e ben preparati, siano incaricati di
proclamare le letture della sacra Scrittura, affinché i fedeli
maturino nel loro cuore, ascoltando le letture divine, un soave e vivo
amore alla sacra Scrittura86.
102.
È
compito del salmista proclamare il salmo o un altro canto biblico che
si trova tra le letture. Per adempiere convenientemente il suo
ufficio, è necessario che il salmista possegga l'arte del salmodiare
e abbia una buona pronuncia e una buona dizione.
103.
Tra
i fedeli esercita un proprio ufficio liturgico la schola cantorum o
coro, il cui compito è quello di eseguire a dovere le parti che le
sono proprie, secondo i vari generi di canto, e promuovere la
partecipazione attiva dei fedeli nel canto87. Quello che si
dice della schola cantorum, con gli opportuni adattamenti, vale
anche per gli altri musicisti, specialmente per l'organista.
104.
È
opportuno che vi sia un cantore o maestro di coro per dirigere e
sostenere il canto del popolo. Anzi, mancando la schola, è
compito del cantore guidare i diversi canti, facendo partecipare il
popolo per la parte che gli spetta88.
105.
Esercitano
un servizio liturgico anche:
a) Il sacrista, che prepara diligentemente i libri liturgici, le vesti
liturgiche e le altre cose che sono necessarie per la celebrazione
della Messa.
b) Il commentatore, che, secondo l'opportunità, rivolge brevemente ai
fedeli spiegazioni ed esortazioni per introdurli nella celebrazione e
meglio disporli a comprenderla. Gli interventi del commentatore siano
preparati con cura, siano chiari e sobri. Nel compiere il suo ufficio,
il commentatore sta in un luogo adatto davanti ai fedeli, non però
all' ambone.
c)
Coloro che raccolgono le offerte in chiesa.
d) Coloro che, in alcune regioni, accolgono i fedeli alla porta della
chiesa, li dispongono ai propri posti e ordinano i loro movimenti
processionali.
106.
È
bene che, almeno nelle chiese cattedrali e nelle chiese maggiori, vi
sia un ministro competente o maestro delle celebrazioni liturgiche,
incaricato di predisporre con cura i sacri riti, e di preparare i
ministri sacri e i fedeli laici a compierli con decoro, ordine e
devozione.
107.
I
compiti liturgici, che non sono propri del sacerdote o del diacono, e
di cui si è detto sopra (nn. 100-106), possono essere
affidati, con la benedizione liturgica o con incarico temporaneo,
anche a laici idonei, scelti dal parroco o dal rettore della chiesa89.
Riguardo al compito di servire il sacerdote all'altare, si osservino
le disposizioni date dal Vescovo per la sua diocesi.
IV.
LA DISTRIBUZIONE DEI COMPITI E LA PREPARAZIONE DELLA CELEBRAZIONE
108.
L'unico
e medesimo sacerdote deve sempre esercitare l'ufficio presidenziale in
tutte le sue parti, tranne ciò che è proprio della Messa in cui è
presente il Vescovo (Cf. n. 92).
109.
Se
sono presenti più persone che possono esercitare lo stesso ministero,
nulla impedisce che si distribuiscano tra loro le varie parti di uno
stesso ministero o ufficio e ciascuno svolga la sua. Per esempio, un
diacono può essere incaricato delle parti in canto e un altro del
servizio all'altare; se vi sono più letture, converrà distribuirle
tra più lettori, e così via. Non è affatto opportuno che più
persone si dividano fra loro un unico elemento della celebrazione: per
es. che la medesima lettura sia proclamata da due lettori, uno dopo
l'altro, tranne che si tratti della Passione del Signore.
110.
Se
nella Messa con partecipazione di popolo vi è un solo ministro, egli
compia diversi uffici.
111.
La
preparazione pratica di ogni celebrazione liturgica si faccia di
comune e diligente intesa, secondo il Messale e gli altri libri
liturgici, fra tutti coloro che sono interessati rispettivamente alla
parte rituale, pastorale e musicale, sotto la direzione del rettore
della chiesa e sentito anche il parere dei fedeli per quelle cose che
li riguardano direttamente. Al sacerdote che presiede la celebrazione
spetta però sempre il diritto di disporre ciò che a lui compete90.
75 Cf. CONC. ECUM. VATICANO II, Costituzione sulla
sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 26.
76 Cf. ibidem, n. 14.
77 Cf. ibidem, n. 28.
78 Cf. CONC. ECUM. VATICANO II, Costituzione dogmatica
sulla Chiesa, Lumen Gentium, nn.. 26, 28; Costituzione sulla
sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 42.
79 Cf. CONC. ECUM. VATICANO II, Costituzione sulla sacra
Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 26.
80 Cf. Caeremoniale Episcoporum, nn. 175-186.
81 Cf. CONC. ECUM. VATICANO II, Costituzione dogmatica
sulla Chiesa, Lumen Gentium, n. 28; Decreto sulla vita e sul
ministero sacerdotale, Presbyterorum Ordinis, n. 2.
82 PAOLO VI, Lett. Ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, 18
giugno 1967: AAS 59 (1967) 697-704; PONTIFICALE ROMANO, Ordinazione
del Vescovo, dei Presbiteri e dei Diaconi, seconda edizione, 1992,
n. 191.
83 Cf. CONC. ECUM. VATICANO II, Costituzione sulla sacra
Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 48; SACRA CONGREGAZIONE
DEI RITI, Istruzione Eucharisticum mysterium, 25 maggio 1967,
n. 12: AAS 59 (1967) 548-
549.
84 Cf. CIC, can. 910, § 2; Istruzione interdicasteriale su
alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero
dei sacerdoti, Ecclesiae de mysterio, 15 agosto 1997, art. 8:
AAS 89 (1997) 871.
85 Cf. SACRA CONGREGAZIONE PER LA DISCIPLINA DEI
SACRAMENTI, Istruzione Immensae caritatis, 29 gennaio 1973, n.
1: AAS 65 (1973) 265-266; C.I.C, can. 230, § 3.
86 Cf. CONC. ECUM. VATICANO II, Costituzione sulla sacra
Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 24.
87 Cf. SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI, Istruzione Musicam
sacram, 5 marzo 1967, n. 19: AAS 59 (1967) 306.
88
Cf. ibidem, n. 21: AAS 59 (1967) 306-307.
89 Cf. PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE
DEI TESTI LEGISLATIVI, risposta al dubbio circa il can. 230, § 2: AAS
86 (1994) 541.
90 Cf. CONC. ECUM. VATICANO II, Costituzione sulla sacra
Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 22.
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